Sono stati discussi i seguenti argomenti: Diritto All'oblio, Garante Privacy, Giustizia, Google, Internet, Privacy, Riservatezza.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 3 minuti.
Rubrica
Convegno
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17:00 - Roma
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capoufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali
La permanenza in Rete di notizie di cronaca giudiziaria non aggiornate può determinare non solo un danno alla reputazione di una persona ma un grave ostacolo al suo reinserimento sociale
è il caso di chi una volta scontata una pena viene poi viabilità
Il diritto all'oblio in questi casi va garantito con ancor maggior decisione che in altre circostanze perché la presenza sul web di notizie a carattere giudiziario per quanto esatte ma appunto non aggiornate
Non può trasformarsi in una sanzione accessoria
Non prevista dalla legge o peggio in una gogna perpetua
Impedendo di fatto la risocializzazione del dell'individuo
Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy che ha ordinato a Google la rimozione dei due urla che andavano ad informazioni giudiziarie non più rappresentative di quello che era la situazione attuale di un imprenditore
Il caso è presto detto quando faceva ricerche on line digitava il suo nome su Google l'imprenditore che peraltro non ha non ha mai ricoperto alcun incarico pubblico ritrovava sempre tra i risultati di ricerca notizie sulla vicenda giudiziaria in cui era stato coinvolto nella due mila sei
E sulla sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti nel due mila dieci
Ma mai la notizia della riabilitazione che l'uomo aveva chiesto e ottenuto poi nel due mila tredici
Dopo aver tentato di far ben indicizzare le pagine rivolgendosi direttamente a Google l'imprenditore ha chiesto l'intervento dell'autorità
Lamentando il pregiudizio che derivava alla propria reputazione personale professionale dalla persistenza on line di informazioni compressori
Il Garante privacy a giudicato fondato il reclamo dell'imprenditore ordinato Google la deindicizzazione delle due curve
Ritenendo che l'ulteriore trattamento dei dati realizzato come scrive la stessa Autorità per la privacy attraverso la persistente reperibilità in rete degli urla contestati
Nonostante la riabilitazione il tempo trascorso da quando si erano verificati fatti determinasse un impatto sproporzionato sui diritti dell'interessato
Che non risulta bilanciato da una attuale interesse del pubblico a conoscere la vicenda
La permanenza in Rete di tali informazioni giudiziarie non aggiornate sottolinea infine garante non è in linea con i principi alla base dell'istituto della riabilitazione il quale porno non estinguendo il reato
Comporta il venir meno delle pene accessorie e di ogni altro effetto penale della condanna come misura più premiale finalizzata al reinserimento sociale della persona
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