Evoluzione ed approfondimenti" è il tema dell'evento organizzato dalla Lapet che si è tenuto il 1° marzo presso la Camera dei Deputati, a cui sono stati invitati a partecipare rappresentanti del Parlamento e del Governo (vedi locandina).
"Mi piace ricordare che la riforma della giustizia tributaria fu approvata subito dopo il nostro momento di confronto con gli allora rappresentanti di Governo del 14 luglio 2022 in Senato.
Ora, in attesa della completa attuazione delle disposizioni di cui alla legge n.
130/2022, abbiamo voluto incontrare gli attuali … decisori politici al fine di portare avanti le nostre istanze.
- spiega il Presidente nazionale Lapet Roberto Falcone - Istanze che si fanno ancor più sentire alla luce del recente rapporto sul contenzioso tributario stilato dal Mef da cui si evince un aumento dei ricorsi alle corti di giustizia tributaria di primo grado".
Nel periodo luglio-settembre 2022, i ricorsi pervenuti nei due gradi di giudizio sono stati 39.792, in aumento rispetto a quanto registrato nell'analogo periodo del 2021 (+59,16%, pari a +14.791 controversie).
Entrando più nel dettaglio dei numeri, sono stati presentati 31.955 ricorsi presso le Corti di giustizia tributaria di primo grado e 7.837 appelli presso le Corti di giustizia tributaria di secondo grado.
Il confronto con il medesimo periodo del 2021, registra un aumento del flusso delle nuove controversie presentate nel primo grado (+97,30%), mentre nel secondo grado i nuovi appelli diminuiscono (-10,99%).
L'incremento dei ricorsi è da attribuirsi "alla ripresa delle attività di riscossione e di controllo dei tributi da parte degli enti della fiscalità, dopo il periodo emergenziale collegato al Covid-19" si legge testualmente nel rapporto.
"Un fenomeno prevedibile - aggiunge il presidente - La fine dello stato di emergenza infatti ha contribuito alla nuova ondata di ricorsi.
Non è da escludere che tale incremento sia da attribuirsi anche al nuovo impulso dato dalle misure deflattive previste dalla legge di bilancio 2023.
Difatti la misura consente la chiusura della causa "a domanda del soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione".
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