21 FEB 2024

Udienza pubblica della Corte costituzionale

UDIENZA | - Corte costituzionale - 09:36 Durata: 1 ora 20 min
A cura di Alessio Grazioli e Pantheon
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1 ord.

124/2023 ord.

12 maggio 2023 Tribunale di Bolzano - M.

B.

e altri c/ Provincia autonoma di Bolzano Oggetto Ruolo Salute - Norme della Provincia autonoma di Bolzano - Misure di contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 - Misure per la ripresa delle attività - Sanzioni per il mancato rispetto delle misure previste - Richiamo alle sentenze della Corte costituzionale n.

37 del 2021 e n.

164 del 2022 - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di profilassi internazionale.

2 ric.

12/2023.

Regione Liguria c/ Presidente del Consiglio dei ministri Oggetto Ruolo
Bilancio e contabilità pubblica - Enti Locali - Legge di bilancio 2023 - Previsione che attribuisce l'onere dell'emolumento accessorio dell'1,5 per cento dello stipendio da erogare una tantum per tredici mensilità al personale dipendente a carico del bilancio dei Comuni - Denunciata disposizione la quale non prevede che tale onere sia a carico del bilancio dello Stato, e neanche dispone alcuna forma di congruo ristoro a vantaggio dei bilanci dei Comuni, omettendo, altresì, qualunque intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali - Disciplina che, ingessando la capacità di spesa degli enti locali, caricandoli di un onere non previsto, impatta sulla possibilità di questi ultimi di perseguire con mezzi idonei il proprio indirizzo politico-amministrativo - Violazione dell'autonomia politica e delle competenze finanziarie degli enti medesimi - Conflitto con il principio del parallelismo tra responsabilità di disciplina e responsabilità finanziaria, in base al quale spetta allo Stato provvedere alle risorse finanziarie necessarie ai rinnovi contrattuali riguardanti la contrattazione collettiva degli enti locali - Contrasto con i pertinenti insegnamenti resi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale - Disposizione censurata che aggrava ulteriormente la spesa corrente locale per il costo del personale, senza valutarne previamente l'impatto - Violazione del principio secondo il quale il sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l'assolvimento dell'integrale esercizio delle funzioni loro attribuite - Previsione che, pur incidendo sulle finanze territoriali e imponendo agli enti destinatari una revisione della spesa, in relazione alla programmazione del fabbisogno del personale, non prevede alcuna intesa o altra forma di consultazione con gli enti rappresentativi delle autonomie locali.

Modifiche alla legge di bilancio 2017 - Previsione che integra il fondo di solidarietà comunale per l'anno 2023 nella misura di euro 50 milioni - Denunciata mancata previsione di un'integrazione di euro 86 milioni, ovvero di quella ritenuta congrua dalla Corte costituzionale, al fine di assicurare la sterilizzazione degli effetti negativi dovuti alla contrazione dei trasferimenti causati dall'incedere della percentuale di perequazione della capacità fiscale prevista dall'art.

57, c.

1, del decreto-legge n.

124 del 2019, come convertito - Disciplina che, determinando una strutturale sottrazione di risorse, impone ai Comuni, i quali subiscono di anno in anno gli effetti negativi della perequazione, di rivedere, in diminuzione, i propri servizi ai cittadini - Contrasto con la regola del decentramento e con il principio di auto-imposizione - Conflitto con il canone di responsabilità del mandato politico degli amministratori, costretti, non solo a subire la distrazione del gettito del tributo comunale per finalità solidaristiche alle quali dovrebbe provvedere lo Stato, ma anche a disporre di minori risorse per l'esercizio della loro azione - Disposizione che, mancando di prevedere adeguate risorse, scarica il costo della perequazione sui Comuni, anziché sullo Stato, consolidando un assetto di perequazione orizzontale in spregio alla giurisprudenza costituzionale e in contrasto con il principio di tipicità degli strumenti di perequazione - Mancata previsione delle risorse necessarie a neutralizzare gli effetti negativi della perequazione - Lesione del principio secondo il quale il sistema delle entrate degli enti territoriali deve consentire l'assolvimento dell'integrale esercizio delle funzioni loro attribuite.

3 ric.

30/2023 Presidente del Consiglio dei ministri c/ Regione autonoma Valle d'Aosta Oggetto Ruolo Turismo - Locazione - Norme della Regione autonoma Valle d’Aosta - Obbligo per il locatore per finalità turistiche, nella fattispecie di cui all’art.

2, c.

1, lett.

a), n.

1, della l.

reg.le n.

11 del 2023, di trasmettere una dichiarazione sostitutiva al Comune nel cui territorio è ubicato l’alloggio, attestante i periodi in cui si intende esercitare l’attività di locazione - Previsione che la durata complessiva dei relativi periodi, in ogni caso, non può essere superiore a centottanta giorni - Denunciata previsione che, investendo la regolamentazione stessa della locazione, realizza un’indebita compressione delle facoltà proprietarie, limitando il godimento dell’immobile adibito ad abitazione principale e l’autonomia privata - Eccedenza dalle competenze statutarie accordate alla Regione in materia di urbanistica e turismo - Invasione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia dell’ordinamento civile.

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