Tra gli argomenti discussi: Banche, Consob, Garante Privacy, Informazione, Mercato, Privacy, Risparmio, Sanzioni.
La registrazione audio di questa puntata ha una durata di 3 minuti.
capoufficio stampa del Garante per la protezione dei dati personali
La tutela dei risparmiatori italiani passa anche per una piena e corretta informazione sull'affidabilità di chi opera nel mercato
Il diritto alla riservatezza deve essere quindi bilanciato con il dovere di informare si comportamenti illeciti che vengano accertati
Così
Non viola la privacy la pubblicazione sul sito della Consob dei provvedimenti sanzionatori adottati nei confronti degli operatori
Lo ha stabilito il Garante della privacy
Che ha respinto il ricorso di un ex promotore finanziario
Che chiedeva alla Consob di diciamo così emendare il provvedimento sulla sua radiazione dall'albo pubblicato sul sito dell'Autorità di vigilanza sulle società quotata in borsa
Nel suo ricorso l'ex promotore finanziario si lamentava del fatto che era la delibera Consob non conteneva soltanto l'estratto con gli elementi essenziali
Generalità dispositivo dell'aria direzione succinta indicazione dei fatti ma riportava anche informazioni a suo dire eccedenti le finalità della pubblicazione
Come le motivazioni e la descrizione dettagliata dei comportamenti illeciti che gli erano stati contestati
E sottolineava come il libero accesso a tali informazioni attraverso anche i Comuni motori di ricerca danneggia se chiaramente la sua reputazione e vedesse la sua riservatezza
Il Garante della privacy è stato di parere diverso
E ha affermato che la pubblicazione on-line nella delibera Consob risponde non solo alla necessità di dare notizia dell'adozione del provvedimento sanzionatorio di radiazione
Ma risponde anche al dovere istituzionale di vigilare sul gli operatori del mercato e di informare i compiutamente i risparmiatori dei comportamenti illeciti che possono essere posti in essere dai promotori finanziarie
Nel caso specifico quindi il garante e la privacy non ha rilevato alcuna violazione alla riservatezza dell'interessato
E ha ribadito che tale diritto deve essere bilanciato con quello di tutela e di informazione del mercato
Riconosciuto dalla normativa di riferimento
Proprio nel rispetto di queste norme dichiarante anche ritenuto corretto che i provvedimenti pubblicati sul sito web della Consob siano indicizzata bipede motori di ricerca
Rimangano tali per tre anni così come previsto dal Regolamento interno della stessa Consob
Nel respingere il ricorso infine garante ha spiegato che i dati personali diffusi contrariamente a quanto
Sostenuto
Dalla
Promotore finanziario non sono classificabili come dati giudiziari in quanto tutti esclusivamente riferibili ad un procedimento amministrativo qual è appunto quello di radiazione
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